Abbiamo più volte osservato come la Legge 107/2015 abbia del tutto ignorato noi IdR producendo effetti negativi quali il nostro mancato inserimento nell'organico dell'autonomia. Per la legge infatti l'organico dell'autonomia è formato da posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento e noi non rientriamo in nessuna di questi tre gruppi. La conseguenza immediata è che, in linea di principio, siamo esclusi dalla possibilità di assumere, tra gli altri, il ruolo di collaboratori del dirigente. Su questo tema il senatore parmigiano Giorgio Pagliari ha recentemente presentato una interrogazione parlamentare che riportiamo di seguito.

AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

PREMESSO CHE:

secondo una risposta data, ad un atto di sindacato ispettivo il 21 settembre u.s., alla Camera dei Deputati, dallo stesso Ministro ivi interrogato:

  • la legge di stabilità 2015 ha abrogato la possibilità per i dirigenti scolastici di avvalersi dell’esonero e del semiesonero dall’insegnamento per la figura del collaboratore vicario (o primo collaboratore) che riguarderebbe tutte le tipologie di docenti;
  • la Legge n. 107 al comma 83, assegna al dirigente scolastico la possibilità di individuare i propri collaboratori entro il limite del 10 per cento dell’organico dell’autonomia, di cui fanno parte anche gli insegnanti di religione cattolica;
  • il comma 7 della medesima Legge ha previsto l’assegnazione del contingente di potenziamento dell’offerta formativa destinato alle attività finalizzate a migliorare l’organizzazione delle scuole, in una modalità a causa della quale, in relazione alla funzione di collaboratore vicario, “non è possibile che si possa presentare tale opportunità” per gli insegnanti di religione cattolica, identificando in modo puntuale la causa di ciò nella assenza di un piano di potenziamento dell’offerta formativa per tale materia;
  • in caso di applicazione non del tutto corretta di singoli casi, il Ministro competente ha dichiarato di essere “pronta ove necessario, a intervenire” ;

 CONSIDERATO CHE: 

  • già all’avvio del corrente anno scolastico, negli istituti di ogni ordine e grado, proprio grazie alla presenza di risorse di organico assegnate alle istituzioni scolastiche a titolo di potenziamento, docenti di tutte le discipline risultano distaccati dall’insegnamento ai fini dell’assunzione della funzione di primo collaboratore del dirigente, nella prevista quota del 10% dell’organico, che sono stati sostituiti nelle loro classi dai colleghi facenti parte dell’organico dell’autonomia grazie alla suddetta risorsa del potenziamento;
  •  dal combinato disposto di quanto descritto sopra pur non esistendo una norma positiva tendente alla esclusione di detti docenti, essi tuttavia risultano tutt’ora discriminati di fatto, limitando nel contempo la possibilità da parte dei dirigenti scolastici di esercitare la loro legittima potestà fiduciaria nell’assegnare ad essi la funzione vicaria entro al quota del 10% prevista dalla legge;
  •  i docenti di religione cattolica ai sensi dell’art. 309 del Testo Unico D.to Leg.vo 297/84 godono a tutti gli effetti degli stessi diritti e doveri degli altri docenti;

 SI CHIEDE DI SAPERE: 

come si intenda procedere allo scopo di mettere fine a tale reale discriminazione, ristabilendo la possibilità di ovviare alla mancata previsione da parte del Ministero delle conseguenze di quanto sopra descritto;

come si intenda ristabilire la possibilità di sostituire i docenti di religione individuati come vicari, con supplenti approvati dall’autorità ecclesiastica autorizzando di conseguenza la copertura dei costi derivanti mediante il capitolo di spesa già esistente relativo alle attività alternative e alle supplenze relative all’insegnamento della religione cattolica.

 GIORGIO PAGLIARI